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Diffamazione online: la perizia informatica allegata alla diffida è davvero una prova?

Diffamazione online: la perizia informatica allegata alla diffida è davvero una prova?

Quando si riceve una diffida per commento diffamatorio, uno degli elementi che più impressiona è la presenza di una presunta perizia informatica allegata. Il documento appare tecnico, dettagliato, autorevole. Ma la domanda vera è un’altra: quella perizia è davvero una prova?

Ricevere una diffida per commento diffamatorio pubblicato su Facebook, Instagram, TikTok o altri social network genera quasi sempre una reazione immediata di preoccupazione. La comunicazione arriva con toni decisi, richieste precise – rimozione del contenuto, scuse formali, risarcimento – e spesso con l’indicazione di un avvocato pronto ad agire. In alcuni casi viene allegata anche una presunta relazione tecnica informatica o un riferimento a un’acquisizione forense del contenuto contestato.

La pressione che si avverte in queste situazioni è comprensibile. Ma agire d’impulso – rispondere in fretta, firmare un accordo, cedere a una richiesta economica – può essere un errore. Prima di fare qualsiasi mossa, ci sono alcune cose fondamentali da verificare.

Una diffida non è una querela: la differenza che molti non conoscono

Il primo punto da chiarire è questo: una diffida stragiudiziale è una comunicazione privata inviata da un avvocato prima di eventuali azioni legali. Non è una denuncia, non è una querela e non equivale in alcun modo a una condanna.

Il suo scopo è generalmente richiedere la rimozione di un contenuto, ottenere scuse formali o avviare una trattativa economica. Molte situazioni si risolvono proprio in questa fase. Ma questo non significa che la documentazione allegata sia automaticamente una prova definitiva di responsabilità.

Il mito dei tre mesi: cosa dice davvero la legge

Una delle convinzioni più diffuse tra chi riceve una diffida riguarda il cosiddetto termine dei tre mesi. Molte persone pensano che, se qualcuno presenta querela per diffamazione, i carabinieri o la polizia debbano avvisare l’indagato entro tre mesi. Questa interpretazione è sbagliata.

I tre mesi riguardano esclusivamente la persona offesa: è lei che deve presentare querela entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza del fatto. Se supera questo termine, il reato non è più perseguibile.

L’indagato, invece, può essere informato dell’esistenza di una querela a suo carico anche molto tempo dopo. Dopo la presentazione, la querela viene trasmessa alla Procura, che apre un fascicolo, effettua eventuali accertamenti preliminari e, nei casi che riguardano commenti sui social, può dover identificare l’account coinvolto prima di contattare la persona interessata. Nella pratica questo processo può richiedere sei, dodici mesi o anche di più.

Questo significa che non ricevere notizie nei primi mesi non equivale a essere al sicuro. E significa anche che una diffida ricevuta oggi potrebbe preludere a sviluppi successivi che dipendono in larga misura dalla qualità della documentazione raccolta dalla controparte.

Uno screenshot non è una prova informatica

Uno degli errori tecnici più frequenti nelle contestazioni online è considerare uno screenshot come una prova forense sufficiente. In realtà uno screenshot dimostra solo che un contenuto era visibile in un determinato momento. Non dimostra:

  • chi ha effettivamente scritto il commento
  • chi controllava quell’account in quel momento
  • se il profilo era autentico, clonato o impersonificato
  • se il contesto della conversazione è stato preservato nella sua interezza

Quando una diffida si fonda principalmente su immagini senza file tecnici verificabili, la prova deve essere valutata con molta prudenza.

Cosa deve contenere una prova informatica seria

Una acquisizione forense di qualità dovrebbe consentire la verifica di elementi precisi. Tra i più importanti:

  • metodo e strumenti utilizzati per acquisire la pagina
  • integrità dei file prodotti (hash, impronte digitali)
  • marcatura temporale o riferimento cronologico opponibile
  • acquisizione del profilo autore con il relativo PROFILE ID
  • contesto completo della conversazione
  • possibilità di riesame da parte di un consulente terzo

Il PROFILE ID merita un’attenzione particolare. Nei social network il nome visibile e la foto profilo non bastano per attribuire con certezza un commento a una persona reale. Se il profilo viene modificato, reso privato o eliminato dopo la contestazione, senza un’acquisizione tecnica del PROFILE ID l’attribuzione diventa molto più difficile da sostenere in sede legale.

Perché la marcatura temporale conta davvero

La marcatura temporale rafforza la prova informatica perché permette di dimostrare in modo opponibile l’esistenza del contenuto in un determinato momento. La sua assenza non rende automaticamente inutilizzabile la documentazione, ma ne riduce la robustezza e apre margini di contestazione sulla collocazione temporale della prova e sulla sua catena di conservazione.

Una relazione tecnica lunga e apparentemente dettagliata non garantisce di per sé la solidità probatoria del materiale allegato. Le domande rilevanti da porsi sono altre: i file possono essere verificati? Il profilo autore è stato acquisito? Il metodo consente un riesame indipendente?

Cosa fare prima di rispondere alla diffida

Ricevere una diffida non impone di rispondere immediatamente né di accettare le richieste della controparte senza una valutazione. Prima di inviare scuse formali, avviare una trattativa economica o prendere qualsiasi decisione, può essere molto utile sottoporre la documentazione tecnica allegata a una verifica forense indipendente.

Una analisi preliminare permette di capire se la prova prodotta dalla controparte sia davvero completa e verificabile oppure se presenti lacune rilevanti – e di conseguenza di valutare il reale rischio tecnico e probatorio della situazione.

Per approfondire il servizio specifico di verifica tecnica della prova informatica in caso di diffida per commento diffamatorio:

Verifica tecnica della prova informatica – diffida per commento diffamatorio sui social

Per richiedere una prima valutazione è possibile inviare la documentazione disponibile tramite il modulo di contatto, allegando la diffida ricevuta, la relazione tecnica, gli screenshot e qualsiasi file fornito dalla controparte.

Domande frequenti

Una diffida significa che è già stata presentata una querela?

No. La diffida è una comunicazione privata che precede eventualmente l’azione legale. Molte situazioni si risolvono nella fase stragiudiziale senza arrivare a un procedimento penale.

Se qualcuno presenta querela per diffamazione, i carabinieri devono avvisarmi entro tre mesi?

No. Il termine di tre mesi riguarda solo la persona offesa, che deve presentare querela entro quel periodo. L’indagato può essere informato anche molti mesi dopo, a seconda dei tempi delle indagini preliminari.

Uno screenshot dimostra automaticamente chi ha scritto un commento?

No. Uno screenshot dimostra solo che un contenuto era visibile in quel momento. Non attribuisce con certezza tecnica il commento a un determinato account né alla persona fisica che lo controllava.

Perché è importante acquisire anche il profilo autore?

Perché nei social l’attribuzione di un commento dipende dall’associazione tecnica tra il testo pubblicato e l’account che lo ha generato. Senza il PROFILE ID e il contesto del profilo, se l’account viene modificato o eliminato, l’identificazione dell’autore reale diventa molto più difficile.

Cosa devo fare se ho ricevuto una diffida con allegata una perizia informatica?

Prima di rispondere o prendere decisioni, è utile far verificare la documentazione da un consulente forense indipendente, per capire se la prova sia realmente completa e tecnicamente solida.

È importante ricordarsi che …

Informatica in Azienda è diretta dal Dott. Emanuel Celano
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