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Certificazione chat whatsapp da remoto

Autenticazione chat whatsapp da remoto come copia conforme all'originale

Servizio con valore legale per la certificazione di una chat WhatsApp anche da remoto fornito dallo studio di informatica forense “informatica in azienda” ( ricordiamo che uno screenshot non è ritenuto una prova valida ai fini legali ).

Certificazione Chat e Sms con valore legale
Certificazione Chat e Sms con valore legale

LA CERTIFICAZIONE DELLE CHAT  COME PROVA LEGALE DOCUMENTALE : COSA DICE LA LEGGE

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica di testo più utilizzata al mondo, non solo per fini privati ma anche in ambito aziendale e la sua famosa doppia spunta di colore blu che indica che un messaggio è stato letto ha valore legale. Con la storica sentenza n. 49016 del 2017, la Corte di cassazione si è espressa con riguardo ai messaggi inviati tramite WhatsApp: essi hanno valore di prova. Successivamente, sempre la cassazione ha dichiarato che le conversazioni intrattenute attraverso l’utilizzo di strumenti informatici come whatsapp costituiscono una forma di memorizzazione di un fatto storico comparabile ad una prova documentale e, pertanto, utilizzabile ai fini probatori (Cass. pen. sez. V, sentenza 17 gennaio 2018 n. 1822). Si può dunque disporre legittimamente delle trascrizioni di Whatsapp ai fini probatori, trattandosi di prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. ma l’utilizzabilità delle stesse è condizionata dall’acquisizione del supporto contenente la menzionata registrazione (o quella del sito web ove esse sono riportate in modo identico su whatsapp versione web), svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Cass. pen. sez. II, n. 50986 del 6 ottobre 2016; Cass. pen. sez. V, n. 4287 del 29 settembre 2015). I messaggi di Whatsapp sono quindi ammissibili come prova, ma solo se certificati in modo corretto ( che non è quello certamente dello screenshot ), con delle procedure di acquisizione forensi ben precise come quelle fornite dal nostro studio di informatica legale. Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 39539/2022 depositata il 19/10/2022, ha stabilito che i messaggi inviati attraverso l’applicazione Whatsapp possono essere considerati prove documentali ai sensi dell’articolo 234 del Codice di Procedura Civile.

WHATSAPP COME LA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO : LA DOPPIA SPUNTA BLU ASSUME VALORE COME PROVA LEGALE

Usi WhatsApp ? Tutto quello che invii e ricevi diventa legale come una raccomandata con ricevuta di ritorno, a due condizioni :

  • che il messaggio inviato abbia ottenuto la DOPPIA SPUNTA DI COLORE BLU che indica che è stato letto (o in alternativa se il destinatario ha disattivato la conferma di lettura nel setting della privacy di whatsapp è possibile certificare comunque un messaggio, se tenendo il dito sopra al contenuto che viene così selezionato e dal menu con i tre puntini in alto entrando nella voce “info”, vi sia comunque la doppia spunta blu nel campo indicato come “letto”);
  • che prima di produrlo come prova tu abbia fatto eseguire la certificazione del messaggio da uno studio di informatica forense.

In merito al primo punto, ricordiamo al lettore che esistono tre diversi tipi di “spunte” su WhatsApp, tutte con differente significato:

Una spunta verde/grigia -> indica che il messaggio è stato inviato correttamente (ma non ricevuto).
Due spunte verdi/grigie -> indicano che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario (ma non letto).
Due spunte blu -> indicano che il messaggio è stato letto. E’ il cosiddetto “doppio controllo” (o double check, in inglese) che segnala la conferma di avvenuta lettura ed è quello di cui abbiamo bisogno per conferire valore legale al messaggio. Attenzione la doppia spunta blu non si vede solo nella chat ma in alternativa se il destinatario ha disattivato la conferma di lettura nel setting della privacy di whatsapp è possibile certificare comunque un messaggio, se tenendo il dito sopra al contenuto che viene così selezionato e dal menu con i tre puntini in alto entrando nella voce “info”, vi sia comunque la doppia spunta blu nel campo indicato come “letto”.

REQUISITI GIURIDICI PER AMMETTERE UN MESSAGGIO CHAT  COME PROVA LEGALE

Ecco i requisiti affinché un messaggio di Whatsapp possa essere ammesso come prova :

  • essere ammissibile ai sensi della legge sulle prove.
  • deve essere rilevante per il procedimento giudiziario in corso, ovvero utile a dimostrare l’esistenza o la non esistenza di un fatto.
  • deve essere autentico, ovvero soddisfare i requisiti procedurali per l’ammissione di un documento prodotto da un computer o tablet o smartphone, che avviene solo tramite acquisizione forense del dispositivo o della versione web dell’applicazione che ha ricevuto il messaggio e non tramite la consegna di uno screenshot che può essere facilmente disconosciuto.

Uno SCREENSHOT di un commento o di una chat whatsapp NON HA VALORE LEGALE perché il messaggio, può essere valutato come non vero, e considerato come “diceria”, non mostrando i seguenti elementi identificativi :

  • Il nome del mittente WhatsApp
  • La data del messaggio di WhatsApp
  • Il Numero di telefono del mittente che ha inviato il messaggio WhatsApp
  • L’immagine del profilo del mittente WhatsApp
  • e molti altri parametri tecnici che presentiamo nel paragrafo successivo sul valore probatorio delle nostre acquisizioni di WhatsApp

Il principio generale è dunque che i messaggi di Whatsapp possono essere accettati come prove solo se certificati, onde evitare controversie sull’autenticità del messaggio di Whatsapp e sull’identità delle parti in causa nella conversazione Whatsapp. Le difese delle controparte in assenza di una copia autentica saranno : diceria, assenza di custodia, evidenza fraudolenta non autentica.

La mancanza inoltre di sottoscrizione elettronica e di una data certa sulle acquisizioni forensi di una chat whatsapp, rende instabile, sia la validazione dei dati, che potrebbero essere modificati in ogni tempo, che la provenienza del documento che li contiene, caratteristiche entrambe che, con diversi gradi di certezza, vengono invece attestate dalla apposizione di una firma elettronica con marcatura temporale come avviene per il lavoro che vi consegniamo. La mancanza di attestazione di conformità alle regole tecniche dell’articolo 71 del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 relativo al Codice dell’amministrazione digitale, cosa che non accade se vi viene fornita una valida copia autentica come la nostra, comporterebbe l’applicazione del disposto dell’art. 2712 c.c. per il quale è sufficiente il semplice disconoscimento da parte dell’accusato del materiale che viene prodotto in giudizio per inficiare il valore probatorio della riproduzione informatica stessa, come nel caso del semplice screenshot.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE: CERTIFICAZIONE IN LABORATORIO COME COPIA FORENSE O DA REMOTO SENZA INVIARE IL DISPOSITIVO

La certificazione Chat Whatsapp che possiamo offrirvi è di tre tipologie ( anche se il valore legale è identico per tutte ) :

PER QUALI SCOPI VIENE SOLITAMENTE RICHIESTA UNA COPIA AUTENTICA DI UNA CHAT WHATSAPP

A scopo puramente esemplificativo LA COPIA AUTENTICA DI UNA CHAT WHATSAPP viene solitamente utilizzata per :

VALORE PROBATORIO DELLA NOSTRA COPIA AUTENTICA / CERTIFICAZIONE DI UNA CHAT ANCHE DA REMOTO ( ci colleghiamo da remoto al vostro telefono senza che lo dobbiate inviare al laboratorio )

La certificazione da remoto viene effettuata con un programma di acquisizione forense riconosciuto in tutti i tribunali del mondo ! Inoltre le nostre acquisizioni vengono depositate anche su un server dedicato e sicuro per permettere una verifica dell’integrità dei dati anche da parte delle forze dell’ordine o dei tribunali ! In pochi vi forniscono un servizio così qualificato !

La nostra copia autentica, acquisizione forense di chat WhatsApp, avrà l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2712 c.c. e secondo gli standard ISO/IEC 27037 essendovi :

  1. indirizzo internet della pagina acquisita online al sito di whatsapp web : https://web.whatsapp.com
  2. tipo di browser utilizzato per l’acquisizione
  3. indirizzo IP che ha fornito al client la medesima pagina, ora, programma utilizzato per la copia e dati relativi
  4. il codice sorgente della pagina web di whatsapp con tutti gli oggetti collegati
  5. i report con le le firme digitali e certificati di sicurezza del nostro studio forense
  6. la marcatura temporale (*) su ogni file firmato digitalmente per assegnare una prova certa della data di acquisizione
  7. i pacchetti di rete dell’intera navigazione che vengono registrati a dimostrare la genuinità della prova raccolta e la conformità all’originale
  8. il video forensically sound dell’intera acquisizione

La certificazione effettuata tramite programma di acquisizione forense di pagine web conterrà molteplici elementi come l’acquisition log, il coding della pagina, il traffico di rete … tutti dati registrati anche su server dedicato per verificare la loro integrità.

Cosa dice la legge ? WhatsApp fa prova legale in qualità di documento informatico.

La Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS, ritenute “elementi di prova” integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cass. Civ. 11/5/05 n. 9884), chiarendo peraltro che in caso di disconoscimento della “fedeltà” del documento all’originale, rientrerebbe nei poteri del Giudice accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 26/01/2000 n. 866, ex multis). Allo stesso modo, tali disposizioni normative sono state invocate con riguardo ai messaggi WhatsApp ai quali peraltro, costituendo documenti informatici (ormai equiparati ai documenti tradizionali ai sensi della L. 40/08) a tutti gli effetti, si applicano tutte le norme in materia presenti nel nostro ordinamento.

QUALE TIPOLOGIA DI MESSAGGI WHATSAPP E’ POSSIBILE CERTIFICARE DA REMOTO

E’ possibile certificare da remoto qualsiasi tipologia di messaggio whatsapp :

  • certificazione messaggi di testo whatsapp
  • certificazione messaggi audio whatsapp
  • certificazione immagini whatsapp
  • certificazione video whatsapp
  • certificazione file whatsapp

TABELLA DELLE PROVE DIGITALI : VALORE LEGALE, VALIDITA’ E TEMPI DI CONSEGNA 

Desideri comprendere in modo più semplice come si procede per acquisire una prova digitale ? Fai click sulla prova che devi presentare e vedrai le nostre tabelle semplificative che mostrano le diverse tipologie di prove digitali con riferimenti al valore legale che possiedono, se sono contestabili o meno, e modalità e tempi di consegna del nostro lavoro :

ESEMPI DI MESSAGGI WHATSAPP AMMESSI COME PROVA LEGALE IN UN TRIBUNALE

WHATSAPP COME PROVA LEGALE  :

01) E’ AMMESSO COMUNICARE IL LICENZIAMENTO TRAMITE WHATSAPP

il Tribunale di Catania (Sez. lavoro Ordinanza, 27.06.2017) ha ritenuto che il licenziamento comunicato al lavoratore tramite WhatsApp assolva l’onere della forma scritta trattandosi di un documento informatico che, grazie al sistema delle doppie spunte (grigie quando il messaggio viene consegnato e blu quando viene letto) dà un riscontro completo della data e dell’ora di ricezione e lettura.

02) E’ POSSIBILE COMUNICARE L’ASSENZA PER MALATTIA TRAMITE WHATSAPP

Il lavoratore può informare il datore dell’assenza per malattia con un messaggio WhatsaApp, trattandosi di una modalità il cui invio diventa più efficiente di una raccomandata a/r perché la “doppia spunta” grigia e blu dà informazioni immediate su data e ora di consegna e lettura (Tribunale di Roma, sentenza n. 8802/2017)

03) SI PUO’ ESSERE LINCENZIATI PER UN MESSAGGIO WHATSAPP CONTRO IL DATORE DI LAVORO

Sempre in tema di licenziamento, il Tribunale di Milano (Sez. lavoro sentenza, 30.05.2017) ha ritenuto che fosse giusta causa di licenziamento la creazione di un gruppo WhatsApp utilizzato per denigrare il datore di lavoro, così sminuendo l’autorevolezza e il potere esercitato dallo stesso nei confronti degli altri colleghi.

04) E’ CONSENTITO DIMOSTRARE ATTIVITA’ DI LAVORO SUBORDINATO TRAMITE WHATSAPP

I messaggi inviati tramite WhatsApp, contenenti anche fotografie, possono contribuire a dimostrare l’attività di lavoro subordinato, trattandosi di prove documentali che, insieme alle testimonianze, provano l’attività svolta come dipendente (Tribunale di Torino, sentenza n. 55/2018).

05) E’ POSSIBILE OTTENERE LA CONDANNA AD UN PAGAMENTO DOVUTO PER UN MESSAGGIO DI CONFERMA SU WHATSAPP

I messaggi di WhatsApp legittimamente prodotti in giudizio, sono stati utilizzati per ottenere la condanna di una donna al pagamento delle somme di denaro di cui, in detti messaggi, riconosceva essere debitrice (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 231/2017). In altre parole, alla luce della sentenza citata, il messaggio inviato in una chat di WhatsApp con il quale si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario equivale ad un riconoscimento del debito stesso ex art 634 c.p.c.

06) E’ PERSEGUIBILE IL REATO DI DIFFAMAZIONE PER UN COMMENTO FATTO SU UN GRUPPO DI WHATSAPP

Il Reato di Diffamazione si intende nel momento in cui l’offesa viene comunicata ad almeno due persone ( quindi un gruppo di whatsapp e non una chat privata ) ed è offensiva dell’altrui reputazione che si intende come onore e decoro di una persona, circa l’opinione degli altri. Per offesa alla reputazione si intende anche l’attribuzione di un fatto illecito quando questo viene identificato come riprovevole dalla comunità, in base a principi condivisi: si ricorda l’insulto alla professionalità, ai difetti fisici o per esempio l’attribuzione di appellativi come “ladro” ad una persona, anche qualora fosse condannata per furto.

07) SI RISCHIANO SANZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SU GRUPPI WHATSAPP DELLE IMMAGINI DEI PROPRI FIGLI MINORI

l Tribunale di Mantova Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017) ha recentemente affermato la necessità del consenso di entrambi i genitori (o meglio: che non sussista l’opposizione di uno di essi) per la pubblicazione delle immagini dei figli minori su WhatsApp.

08) SI COMMETTE REATO SE SI PUBBLICANO FOTO ALTRUI SU GRUPPI WHATSAPP SENZA IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI

Se un privato pubblica un’immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto commette un illecito civile e l’interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video. Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento. Il risarcimento e la rimozione possono essere richiesti anche dai genitori, dal coniuge o dai figli della persona ritratta.

09) E’ REATO DI STALKING SE SI MANDANO TROPPI MESSAGGI SU WHATSAPP AD UNA PERSONA

Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta”) è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Recentemente il reato di stalking su whatsapp è stato ridimensionato per il fatto che un utente può effettuare il blocco dei messaggi in modo molto più semplice e veloce di un sms.

10) E’ POSSIBILE LEGITTIMARE UNA SANZIONE DISCIPLINARE

È legittima la produzione in giudizio delle chat inviate da un medico del pronto soccorso ai colleghi. Se qualcuno fa la “spia” e recapita i contenuti al dirigente, questi possono essere utilizzati per legittimare la sanzione disciplinare. Tribunale di Vicenza, sentenza del 14 dicembre 2017 n. 778

11) E’ POSSIBILE RICHIEDERE AI PROPRI DIPENDENTI TRAMITE MESSAGGIO WHATSAPP DI NON CHATTARE DURANTE IL LAVORO, NE POSTARE MESSAGGI SUI SOCIAL IN ORARI LAVORATIVI E QUESTA DIVENTA UNA PROVA LEGITTIMA PER SANZIONARE IL DIPENDENTE CHE NON RISPETTA LA RICHIESTA

Il datore di lavoro può vietare ai propri dipendenti di “chattare” via Whatsapp o altre chat o “postare” messaggi sui social network durante l’orario di lavoro senza sentire le associazioni sindacali: è legittimo pretendere che le energie del dipendente si rivolgano soprattutto alle attività lavorative. Tribunale di Lecce, ordinanza 11 aprile 2017 n. 18452

12) E’ POSSIBILE LEGITTIMARE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL CONIUGE INFEDELE E/O COSTITUIRE PROVA IN CASO DI SEPARAZIONE

La Cassazione con l’ordinanza n. 12794/2021 conferma l’addebito della separazione al marito infedele che non riesce a disconoscere i messaggi WhatsApp che dimostrano la sua relazione extraconiugale.

Addebitata al coniuge la responsabilità per l’irreversibile crisi coniugale. Decisivo il peso probatorio riconosciuto ai messaggi amorosi inviati dall’uomo per via telematica. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 12794/21; depositata il 13 maggio)

13) SI COMMETTE IL REATO DI DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SE SI INOLTRA UNA FOTO ESPLICITA A TERZI

È sempre più comune la pratica del sexting, che consiste nell’inviare dei selfie erotici tramite WhatsApp. Se, a sua volta, chi riceve la foto la inoltra a terzi tramite WhatsApp integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotto all’art. 612 ter c.p. dalla nuova legge sul Codice rosso. La norma punisce “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”. Il reato è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La pena è più alta se il reato è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata sentimentalmente alla persona offesa e se la diffusione avviene attraverso strumenti informatici o telematici. Questo tipo di reato non è perseguibile d’ufficio, quindi la vittima di questi comportamenti deve presentare la querela entro 6 mesi dalla scoperta del fatto. Essa avrà diritto al risarcimento del danno.

14) SI CONFIGURA IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE NELL’INVIO DI FOTO HARD AD UN MINORE

Per la Cassazione con la sentenza n. 25266/2020 scatta il reato di violenza sessuale per chi invia foto hard al minore su WhatsApp anche senza “contatto fisico”. La giurisprudenza della cassazione ha qualificato come violenza ogni modalità idonea a superare le difese della vittima: in questa nozione, quindi, rientrano anche tutte le modalità non brutali, ma comunque “a sorpresa” come avviene per un messaggio whatsapp.

15) SI CONFIGURA IL REATO DI MOLESTIA ANCHE SE VIENE RICEVUTA LA SOLA ANTEPRIMA DEL MESSAGGIO

Con la sentenza 37974/2021, la Suprema Corte stabilisce che l’invasività del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario si rileva in sé, e non conta la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza fastidiosa dal proprio cellulare. La “anteprima” del messaggio sulla schermata di blocco per whatsapp da luogo ad una immediata interazione tra soggetto agente e destinatario della comunicazione e pertanto rientra nel reato di molestia.

VALORE PROBATORIO DI UNA PAGINA WEB

Il nostro studio offre su richiesta anche un servizio di autenticazione con valore legale dei contenuti disponibili su internet [ approfondisci qui ].

Ciò che appare sullo schermo del nostro computer quando accediamo ad un sito internet non è altro che la replica, scaricata nella memoria di lavoro del nostro PC, delle informazioni presenti sul sito che stiamo visitando. Si tratta, pertanto, della «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» o, in altri termini, di un documento informatico. La pagina web (così come i messaggi di posta elettronica non muniti di firma elettronica o i messaggi di testo SMS) è dunque un documento che può essere introdotto nel giudizio come prova anche se non sottoscritto.

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